Per la prima volta dalla sua costituzione, la Fondazione Tina Lagostena Bassi è entrata in un’aula di giustizia come parte civile. Lo ha fatto nel processo davanti alla Corte d’Assise di Bergamo per il femminicidio di Valentina Sarto, procedimento che assume un rilievo particolare anche perché rappresenta il primo caso nel quale viene contestata la nuova fattispecie autonoma di femminicidio introdotta nell’ordinamento italiano.
A rappresentare legalmente la Fondazione è l’avv. Marcella Micheletti, da molti anni impegnata professionalmente nei procedimenti riguardanti la violenza contro le donne.
La costituzione di parte civile della Fondazione assume un significato che va oltre il singolo processo. Chiama infatti in causa alcuni temi centrali: la portata e i possibili profili critici della nuova fattispecie di femminicidio, il riconoscimento della violenza di genere come fenomeno che lede anche interessi collettivi, la possibilità per una fondazione impegnata nella tutela dei diritti delle donne di agire processualmente su tutto il territorio nazionale e, non ultimo, il legame tra questa scelta e l’eredità professionale e civile di Tina Lagostena Bassi.
Per comprendere meglio il significato giuridico e istituzionale di questo passaggio, abbiamo incontrato l’avv. Marcella Micheletti, che ci ha spiegato le ragioni della costituzione di parte civile, i nodi della nuova normativa e il valore che questa presenza assume per la Fondazione.
“Questo è il primo processo nel quale viene contestato il nuovo reato di femminicidio. Qual è, secondo lei, il nodo giuridico più delicato nella sua applicazione concreta?
A mio parere, il nodo più delicato riguarda il principio di determinatezza e tassatività della fattispecie prevista dall’articolo 577-bis, soprattutto nella parte in cui fa riferimento all’omicidio commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio.
Il rischio è che concetti come odio, discriminazione o prevaricazione lascino un margine molto ampio di discrezionalità nell’applicazione della norma. Ogni omicidio rappresenta, in qualche modo, una forma estrema di prevaricazione e spesso anche un’espressione di odio: occorrerà quindi individuare con chiarezza il discrimine tra l’omicidio previsto dall’articolo 575 e il femminicidio disciplinato dall’articolo 577-bis.
Questo problema, tuttavia, a mio avviso non si pone nel processo che ci interessa. Qui il pubblico ministero ha contestato il femminicidio in relazione al rifiuto di Valentina Sarto di mantenere una relazione affettiva e alla limitazione delle sue libertà individuali. Si tratta di elementi molto più chiaramente individuabili e, sotto questo profilo, non vedo una violazione del principio di determinatezza sancito dall’articolo 25 della Costituzione.
L’introduzione del reato autonomo di femminicidio ha sollevato anche questioni di legittimità e di compatibilità con principi fondamentali dell’ordinamento. Quali sono, a suo avviso, le obiezioni giuridiche più serie che la nuova norma dovrà affrontare?
Non vedo, invece, particolari pericoli rispetto agli articoli 3 e 27 della Costituzione, che sono stati molto richiamati nel dibattito sulla nuova norma.
L’articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza, viene chiamato in causa sostenendo che il reato di femminicidio potrebbe introdurre una disparità di trattamento. Io non sono d’accordo, perché ritengo che si debba partire da una realtà nella quale una diseguaglianza esiste già e sulla quale la legge cerca, semmai, di riportare equilibrio.
Le donne sono ancora oggi, troppo spesso, in una posizione di maggiore vulnerabilità rispetto agli uomini e vittime di prepotenza, prevaricazione e violenza. Non possiamo quindi parlare di uguaglianza in astratto, come se esistesse già una piena parità nella realtà sociale. Quella parità continuiamo ancora oggi a cercarla in molti ambiti, dal lavoro ai rapporti sociali, e tanto più sul terreno della violenza.
Il punto, per me, è proprio questo: la norma non crea una diseguaglianza, ma interviene su una diseguaglianza concreta, storica e sociale e cerca di ristabilire un equilibrio tra soggetti che, nella realtà, non si trovano ancora in una condizione di effettiva parità.
Del resto, il nostro ordinamento è stato chiamato a intervenire anche dalle fonti sovranazionali, come la CEDAW, la Convenzione di Istanbul e la normativa europea sulla violenza contro le donne, che hanno richiesto agli Stati l’adozione di misure legislative specifiche per contrastare la violenza di genere nelle sue forme più gravi, tra cui il femminicidio.
Per questo non ritengo che la nuova fattispecie violi il principio di uguaglianza: al contrario, cerca di riportare uguaglianza là dove esistono presupposti di fatto diseguali.
Allo stesso modo, non vedo una violazione dell’articolo 27 della Costituzione sotto il profilo della proporzionalità della pena. La maggiore severità della risposta sanzionatoria è, a mio avviso, proporzionata alla gravità e alla diffusione della violenza perpetrata dagli uomini nei confronti delle donne.
Naturalmente questa è la mia valutazione, maturata anche attraverso molti anni di esperienza professionale in questo campo, e la dottrina è divisa. Credo però che il punto di partenza debba restare proprio questo: mettere a fuoco la diseguaglianza concreta nella quale la violenza contro le donne si inserisce e sulla quale la normativa cerca di intervenire.
In questo processo lei rappresenta la Fondazione, che per la prima volta si è costituita parte civile. Qual è il bene o l’interesse giuridicamente rilevante che sostiene la presenza della Fondazione nel processo?
Mi rifaccio innanzitutto allo Statuto della Fondazione, che tra i propri scopi prevede il contrasto a ogni forma di violenza contro le donne, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, il contrasto alle discriminazioni e alle disparità, alle violenze sessuali, agli abusi e alle molestie. La Fondazione si propone inoltre di sensibilizzare le istituzioni competenti, aumentando l’attenzione sulla prevenzione dei femminicidi.
Rappresentare la Fondazione, che per la prima volta si è costituita parte civile, significa quindi tutelare proprio questo interesse giuridicamente rilevante, che coincide con i suoi scopi statutari. È significativo, tra l’altro, che nello Statuto del 2024 si parlasse già espressamente di femminicidio, quando ancora non esisteva una specifica fattispecie di reato.
Violenza e discriminazione sono, a mio avviso, strettamente collegate. C’è discriminazione anche quando alla donna viene negata una libertà che all’uomo viene invece riconosciuta: per esempio la libertà di scegliere di non proseguire una relazione. È ancora molto radicata nella nostra cultura l’idea che l’uomo possa avere determinati comportamenti mentre alla donna gli stessi comportamenti non siano consentiti o vengano giudicati diversamente.
Il punto non è affermare che uomini e donne debbano essere identici, ma che le differenze non possano mai tradursi nell’idea che l’uomo abbia diritti che alla donna vengono negati. Se una donna decide di interrompere una relazione o tradisce il proprio partner, quest’ultimo può naturalmente scegliere di lasciarla, ma non può mai usare violenza contro di lei. Ed è proprio il rifiuto della donna di mantenere una relazione uno degli elementi che ricorre in molti femminicidi e che, nel processo di cui stiamo parlando, il pubblico ministero ha contestato in maniera molto precisa.
La difesa ha contestato anche la legittimazione della Fondazione, richiamando il tema del radicamento territoriale. Perché, secondo la vostra impostazione, questo criterio non può essere decisivo quando si parla di violenza contro le donne?
La legittimazione della Fondazione è stata contestata proprio sotto il profilo della territorialità, perché la Fondazione nasce a Roma e ha la propria sede legale a Roma. Nello Statuto, peraltro, è già prevista la possibilità di creare altre sedi, proprio per estendere l’attività della Fondazione anche ad altri territori.
Il principio della territorialità, tuttavia, è stato progressivamente superato dalla giurisprudenza in presenza di enti che tutelano interessi collettivi direttamente riconducibili ai propri scopi statutari. È un principio che avevo già richiamato davanti al GUP, che aveva ammesso la costituzione di parte civile nonostante la contestazione, e che è stato poi confermato anche dalla Corte d’Assise.
In sostanza, quando una fondazione o un’associazione è portatrice di interessi collettivi che coincidono con le finalità per cui è stata costituita, la tutela di quegli interessi può assumere una dimensione trasversale rispetto al territorio. Se, come nel nostro caso, lo scopo della Fondazione è contrastare ogni forma di violenza contro le donne e contribuire alla prevenzione del femminicidio, è evidente che questo interesse non può valere soltanto per Roma, ma riguarda l’intero territorio nazionale.
La giurisprudenza ha spesso utilizzato il criterio territoriale per evitare costituzioni di parte civile prive di un effettivo collegamento con i fatti. Ma, proprio in materia di violenza contro le donne, numerose pronunce — anche della Corte di Cassazione — hanno riconosciuto che la tutela di un interesse collettivo può assorbire il requisito del radicamento territoriale.
Il riconoscimento della Fondazione come parte civile attribuisce, in qualche modo, una dimensione collettiva al danno prodotto dalla violenza di genere? E quali conseguenze giuridiche comporta questo riconoscimento?
Le due questioni sono strettamente collegate. Se l’interesse che una fondazione o un’associazione tutela attraverso i propri scopi statutari è un interesse collettivo, cioè riguarda la collettività, allora proprio questa dimensione consente all’ente di costituirsi parte civile anche al di fuori del territorio in cui ha la propria sede legale.
Nel nostro caso parliamo, inoltre, di una Fondazione che raccoglie l’eredità di Tina Lagostena Bassi, una delle prime figure dell’avvocatura italiana ad aver fatto della lotta contro la violenza sulle donne una parte fondamentale della propria attività. Penso, naturalmente, anche all’esperienza di Processo per stupro. È quindi proprio la natura collettiva dell’interesse tutelato a spiegare e sostenere la presenza della Fondazione nel processo.
In che modo l’attività svolta da Tina Lagostena Bassi entra concretamente nelle ragioni statutarie e giuridiche che sostengono la presenza della Fondazione in questo processo?
Tina Lagostena Bassi è stata una pioniera nella tutela dei diritti delle donne e nel contrasto alla violenza di genere. Oltre alla sua attività professionale, ha ricoperto incarichi pubblici, ha lavorato sui temi della parità e delle pari opportunità e ha contribuito al percorso legislativo che ha portato alla legge contro la violenza sessuale.
Per chi, come me, si occupa da molti anni di questi reati, Tina rappresenta davvero l’inizio di un percorso: è stata tra coloro che per prime hanno portato nelle aule giudiziarie e nel dibattito pubblico la violenza contro le donne come questione di diritti.
Anche la sua stessa esperienza personale e professionale mostra quanto questa tutela non possa essere circoscritta a un territorio: nata a Milano, vissuta a Genova e attiva professionalmente anche a Roma, ha sempre concepito la difesa dei diritti delle donne in una dimensione nazionale. Il diritto di una donna a non subire violenza non può evidentemente essere legato a un luogo.
C’è un elemento di continuità tra le battaglie giudiziarie di Tina Lagostena Bassi e la scelta della Fondazione di entrare oggi in un processo nel quale viene applicata per la prima volta la nuova fattispecie di femminicidio?
Assolutamente sì. Nella costituzione di parte civile ho voluto evidenziare proprio il legame tra le finalità della Fondazione e l’eredità di Tina Lagostena Bassi. La Fondazione nasce con l’obiettivo di mantenere vivi nel tempo la sua opera, i suoi insegnamenti e il suo esempio di instancabile sostenitrice dei diritti delle donne.
Tina fece della lotta contro la violenza sulle donne una vera e propria missione: fu tra le fondatrici del Telefono Rosa, contribuì alla legge contro la violenza sessuale e ricoprì importanti incarichi nel campo della parità e delle pari opportunità. È su questa storia che si fondano anche gli scopi statutari della Fondazione.
Ed è proprio questo il punto che abbiamo sostenuto nella costituzione di parte civile: un femminicidio non lede soltanto il diritto della vittima, ma incide anche sull’interesse della Fondazione, che ha assunto come propria ragion d’essere il contrasto alla violenza di genere, alla discriminazione e agli stereotipi che limitano la libertà e l’autodeterminazione delle donne. Un fatto di questo tipo ostacola direttamente il perseguimento delle finalità per le quali la Fondazione è stata costituita e determina, secondo la nostra impostazione, una lesione anche della sua stessa identità e personalità.
Questa funzione delle associazioni e delle organizzazioni impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne trova peraltro riconoscimento anche nella Convenzione di Istanbul, che attribuisce un ruolo specifico alla società civile e invita gli Stati a sostenere e favorire la collaborazione con le realtà attive in questo campo.
La continuità con le battaglie di Tina, quindi, non è soltanto ideale. È alla base stessa della presenza della Fondazione in questo processo: la tutela della libertà, dell’autodeterminazione e del diritto delle donne a non subire violenza è il patrimonio che Tina ci ha lasciato ed è diventato uno degli scopi fondamentali della Fondazione.
Era un punto che avevamo già sostenuto davanti al GUP e che abbiamo dovuto nuovamente difendere davanti alla Corte d’Assise, anche rispetto all’eccezione sulla territorialità. La Corte ha riconosciuto le nostre ragioni: credo che basti leggere lo Statuto, l’atto costitutivo e, soprattutto, la storia di Tina per comprendere la continuità tra le sue battaglie e la scelta della Fondazione di essere presente oggi in questo processo.
Che cosa cambia, per una Fondazione impegnata contro la violenza sulle donne, quando dalla sensibilizzazione e dall’attività culturale si passa anche alla presenza diretta in un processo?
Entrare in un processo penale significa innanzitutto diventarne parte e poter lavorare concretamente, all’interno del processo, per ottenere giustizia. Questo naturalmente non significa che l’enorme lavoro svolto dalla Fondazione fuori dalle aule giudiziarie non abbia concretezza, ma la costituzione di parte civile offre strumenti ulteriori e molto importanti.
La Fondazione può, per esempio, nominare un proprio consulente tecnico di parte. È quello che abbiamo fatto in questo procedimento dopo la nomina del perito incaricato di valutare la capacità di intendere e di volere dell’imputato: il nostro consulente potrà partecipare alle operazioni peritali e contribuire, nell’ambito delle proprie competenze, a questo accertamento, che può avere conseguenze molto rilevanti sul piano della responsabilità e della pena.
Essere parte del processo significa inoltre poter introdurre elementi di prova, indicare testimoni e partecipare all’esame e al controesame. Significa, quindi, tradurre concretamente nel processo quella tutela del diritto delle donne a non subire violenza che costituisce uno degli scopi fondamentali della Fondazione, contribuendo attivamente all’accertamento dei fatti e all’esito del procedimento.
Quali effetti può avere, per la Fondazione e più in generale per realtà analoghe, il riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile in procedimenti di questo tipo?
Il fatto che la Fondazione sia stata ammessa in un processo così lontano dalla propria sede legale rappresenta certamente un precedente importante. Non è casuale, peraltro, che la Presidente Andrea Catizone abbia affidato a me, che da oltre vent’anni mi occupo di violenza contro le donne, il compito di rappresentarla in questo procedimento.
L’aspetto centrale, però, non è il risarcimento. Come ogni parte civile, la Fondazione può avere diritto a un risarcimento e ciò che eventualmente verrà riconosciuto potrà naturalmente essere utilizzato per proseguire la sua attività. Ma non è questo il punto principale.
Ciò che conta davvero è la possibilità per la Fondazione di partecipare concretamente al processo, mettendo a disposizione strumenti, competenze e attività processuali per contribuire all’accertamento dei fatti e alla decisione finale. È questa, a mio avviso, la conseguenza più importante del riconoscimento della sua legittimazione come parte civile.
Che significato ha avuto per lei entrare in Corte d’Assise rappresentando per la prima volta la Fondazione come parte civile?
Per me poter rappresentare la Fondazione in un processo così delicato, che è anche il primo nel quale viene contestato il nuovo reato di femminicidio, è stata un’emozione fortissima e un motivo di grandissimo orgoglio.
Portare nelle aule di giustizia l’eredità di Tina Lagostena Bassi, dopo tanti anni in cui anch’io mi sono occupata di violenza contro le donne, l’ho vissuto quasi come un passaggio di testimone. Tina ha precorso i tempi e, in qualche modo, sento di aver raccolto quella fiaccola. Anche per questo ho sentito molto la responsabilità di difendere la presenza della Fondazione nel processo, anche rispetto alle eccezioni che sapevo sarebbero state riproposte.
La lotta contro la violenza sulle donne costituisce da molti anni una parte importante del mio lavoro, ma anche qualcosa che sento profondamente sul piano personale. Io sento molto la giustizia, proprio nel senso più pieno della parola, e credo che mai come nell’ambito della violenza contro le donne mi sembri di contribuire concretamente a portarla avanti.
Non ho mai pensato che si debba avere paura di far valere i propri diritti, indipendentemente da chi si abbia davanti. La legge è uguale per tutti, e per me è fondamentale trasmettere alle donne che non devono avere paura di chiedere rispetto e giustizia. Anche per questo, in procedimenti di questo tipo, il risarcimento economico non può essere l’elemento centrale: nessuna cifra può davvero essere proporzionata a certi danni. Ciò che conta, prima di tutto, è il riconoscimento della vittima, l’accertamento della responsabilità e il valore che una decisione di giustizia può avere anche perché certe condotte non si ripetano.”
La costituzione di parte civile nel processo per il femminicidio di Valentina Sarto segna dunque un passaggio importante nel percorso della Fondazione Tina Lagostena Bassi. Alla sensibilizzazione, all’attività culturale e alla tutela dei diritti delle donne si affianca oggi anche la possibilità di essere presenti direttamente nelle aule giudiziarie, mettendo gli strumenti del processo al servizio degli stessi principi sanciti dallo Statuto.
Una presenza che trova le proprie radici nell’esperienza di Tina Lagostena Bassi, che della lotta contro la violenza e le discriminazioni nei confronti delle donne fece una parte fondamentale della propria vita professionale e civile, e che oggi continua attraverso l’impegno della Fondazione.
Le parole dell’avv. Micheletti restituiscono bene il senso di questa continuità: non soltanto una scelta processuale, ma, come lei stessa l’ha definita, un vero e proprio «passaggio di testimone», nel quale la ricerca della giustizia torna a essere il filo che lega l’eredità di Tina all’azione presente della Fondazione.